DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21/R DEL 2 APRILE 2025
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20
Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003
Il presente regolamento, adottato dalla Regione Toscana, attua la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20, in materia di agricoltura sociale.
Definisce requisiti, modalità e ambiti per lo svolgimento di attività agricole con finalità sociali, tra cui l’inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili, i servizi educativi e assistenziali per la comunità, il supporto a terapie mediche e progetti di educazione ambientale e alimentare.
Il testo disciplina inoltre aspetti organizzativi e amministrativi, come la SCIA e la DUA, l’iscrizione all’elenco regionale, l’uso della cucina e del contrassegno “Fattoria sociale”, prevedendo controlli e criteri professionali per gli operatori del settore.
Sommario
Preambolo
Art. 1 – Requisiti e modalità per lo svolgimento delle attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 (articolo 3, comma 10 l.r.20/2023)
Art. 2 – Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 3 – Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 4 – Requisiti e modalità per lo svolgimento di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 5 – Attività di agricoltura sociale a carattere stagionale (articolo 3, comma 9 l.r. 20/2023)
Art. 6 – Presentazione della DUA e della SCIA (articolo 7, comma 1, lettere b) e c) l.r. 20/2023)
Art. 7 – Competenze professionali degli operatori di agricoltura sociale alternative al possesso del titolo di formazione (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 8 – Modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale e per i successivi controlli (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023)
Art. 9 – Somministrazione pasti alimenti e bevande e limiti per l’idoneità della cucina (articolo 4, comma 2 l.r. 20/2023)
Art. 10 – Modalità di esercizio contestuale delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole (articolo 5, comma 7 l.r. 20/2023)
Art. 11 – Utilizzo del contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale (articolo 7, comma 1, lettera f) l.r. 20/2023)
📄 Leggi il regolamento completo:
👉 regolamento agricoltura sociale 21R_2aprile2025